venerdì 30 marzo 2018

Assemblea ordinaria 2018

Lunedì 30 aprile 2017 alle ore 19.00 in prima e alle 20.00 in seconda convocazione* si svolgerà l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Nuoto Latisana con il seguente ordine del giorno:
  1. Relazione del presidente
  2. Approvazione rendiconto economico finanziario 2017
  3. Varie ed eventuali
Si ricorda che il diritto di voto è riservato ai soci in regola con il pagamento della quota associativa per il 2018 e che i soci minorenni senza diritto di voto possono essere rappresentati da un genitore o tutore.

*si suggerisce di intervenire in seconda convocazione

venerdì 16 marzo 2018

Comunicato del Presidente

Nell’articolo oggi pubblicato sul Messaggero Veneto “Piscina, altro intoppo: resterà chiusa per tutta l’estate” si legge la seguente dichiarazione, attribuita all’assessora allo Sport Daniela Lizzi: “I tempi si sono protratti in quanto la società sportiva che ha in gestione l’impianto ha interessato anche l’assicurazione. Come conseguenza il giudice ha dichiarato inammissibile l’accertamento tecnico preventivo per come era stato formulato”.

Ci corre quindi l’obbligo di precisare che l’accertamento tecnico è stato dichiarato inammissibile in quanto, contestualmente alla richiesta di accertamento tecnico preventivo, l’amministrazione comunale per mezzo del proprio legale ha citato in giudizio per danni l’Associazione, in palese contraddizione con lo spirito conciliativo della prima procedura.

Scrive infatti il giudice (ordinanza n. 5447/2017 R.G. Tribunale di Udine – sottolineature nostre): “La ratio primaria dell’art. 696 bis c.p.c. risiede nell’interesse della parte ricorrente a giungere più facilmente ad una composizione bonaria della lite attraverso l’intervento di un tecnico nominato dal giudice che provveda a quantificare il credito aut similia. Sotteso a tale ratio è l’intento deflattivo perseguito chiaramente dal legislatore con la norma in esame. Appare evidente che qualora il ricorrente, attraverso una propria condotta, processuale o non processuale, inequivoca, dimostri una volontà contraria all’interesse di cui sopra, l’accesso al peculiare e straordinario strumento previsto dall’art. 696 bis c.p.c. non può che essere precluso, pena una violazione della descritta ratio e pena un tradimento del predetto intento deflattivo. Ora, non vi è chi non veda come la notifica di un atto di citazione da parte del ricorrente nei confronti della medesima parte convenuta in atp ex art. 696 bis c.p.c., integri una condotta inequivocabilmente contraria allo spirito della norma de qua. (…) Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile“.

Comprendiamo le difficoltà degli amministratori nel giustificare di fronte alla cittadinanza la grottesca situazione venutasi a creare intorno alla piscina, ai danni di un’Associazione che negli ultimi vent’anni ha investito nella struttura poco meno di due milioni di euro e ha creato cultura sportiva e posti di lavoro, ma essere additati come colpevoli delle errate strategie processuali del comune di Latisana è francamente eccessivo.

Aggiungiamo ai costi che l’Associazione (è opportuno ricordarlo) sta continuando a sostenere per evitare il degrado della piscina queste evitabili spese processuali e restiamo in attesa, con la massima fiducia, delle decisioni della magistratura.

Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Nuoto Latisana

Il Presidente

Federico Gross